Assistenza per ciò che concerne la responsabilità civile: contrattuale o extracontrattuale, in particolar modo in:

Responsabilità medica

L’attività professionale del medico è, oggi, sempre più spesso, motivo di accertamento. Questo accertamento, fatto dagli organi preposti, serve a verificare se vi sia stata una qualche forma di responsabilità del professionista sanitario. I casi di malasanità, veri o presunti, di cattive prassi sanitarie, di terapie o diagnosi errate, sono sempre più spesso oggetto di attivazione dell’Autorità giudiziaria. Le sedi sono quella civile e quella penale, se vi è motivata richiesta dei pazienti che lamentano di aver subito conseguenze negative dall’operato o dall’inerzia di un medico.

Tali verifiche servono al fine di verificare con esattezza l’eventuale  responsabilità, ed in quel caso ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

Le diverse fattispecie di responsabilità che interessano l’attività del necessitano una difesa tecnica in grado di approntare caso per caso, la strategia giusta. Tale compito dev’essere correttamente modulata secondo i diversi paradigmi del diritto sostanziale di riferimento e del rito processuale di trattazione della singola fattispecie.

Le responsabilità del medico possono essere diverse:

La Condotta del sanitario attiva od omissiva, può essere la causa di un danno nei confronti del paziente, quindi di illecito, che, in relazione alla natura dell’interesse tutelato, alla tipologia di sanzione irrogata ed all’Autorità competente al giudizio sul medesimo, può distinguersi in:

  1. illecito civile
  2. illecito penale
  3. illecito di natura disciplinare (amministrativo)
  4. illecito fonte di responsabilità contabile

In pratica, si può affermare che la condotta del sanitario possa costituire quattro forme di responsabilità differenti:

  1. responsabilità civile: per l’esercente sanitario vi è una duplice forma di responsabilità civile: di natura contrattuale (art. 1218 c.c.) e di natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.). Va poi aggiunto che la prestazione professionale viene spesso fornita all’interno di una struttura sanitaria, quindi, in questa circostanza, la responsabilità civile investirà anche la struttura stessa. Si parla così di (responsabilità per fatto degli ausiliari ex art. 1228 c.c.) che sarà evocata in giudizio per rispondere dell’evento di danno cagionato dal medico.
  2. responsabilità penale: le norme penali di riferimento sono l’art. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni colpose) le cui fattispecie sono sottoposte al principio di legalità. La relativa prerogativa punitiva è rimessa all’ufficio del PM per competenza territoriale. Sarà poi dinnanzi al Giudice penale che si terrà il procedimento con le garanzie di legge.
  3. responsabilità disciplinare: si ha quando vi è una violazione delle norme deontologiche dell’Ordine di appartenenza del professionista. Questa è devoluta al giudizio dei relativi organismi. Sono previste sanzioni specifiche in base alle leggi regolatrici di tali ordini.
  4. responsabilità contabile: questa responsabilità investe i soli medici operanti presso una struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell’art. 28, primo comma, D.P.R. n. 761/1979, che applica ai dipendenti delle unità sanitarie locali la normativa per i dipendenti civili dello Stato, e dell’art. 82 R.D. 2240/192, che prevede che “l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo”. (chiedi un consiglio)

Responsabilità contrattuale

Vi è una responsabilità contrattuale, nei confronti del paziente, dell’Ospedale pubblico o della Casa di Cura privata coinvolta. Queste strutture rispondono, sempre a titolo contrattuale, dell’operato dei medici e del personale sanitario che collaborano con loro, ai sensi dell’art. 1228 c.c..

Vi è inoltre la responsabilità extracontrattuale del medico che ha materialmente eseguito la prestazione sanitaria all’interno dell’ospedale o della struttura privata. E’ il medico dunque a rispondere nei confronti del paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale, salvo il caso in cui abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.

Tutto questo viene previsto nell’art. 7 della legge n. 24/2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”). La quale, ha infatti stabilito che: “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del c.c., delle loro condotte dolose o colpose”.

È preferibile chiedere i danni e quindi fare causa alla sola struttura sanitaria che risponde a titolo contrattuale anche delle obbligazioni del personale medico o sanitario. Se invece si vuole citare in giudizio anche i singoli medici bisogna provare la loro responsabilità in via extracontrattuale. Questo ai sensi dell’art. 2043 c.c., dimostrando in maniera molto puntuale i profili di responsabilità dei singoli medici e il nesso di causa fra danno e condotta illecita.

Altri aspetti da conoscere:

  1. L’azione contrattuale ha un termine di prescrizione di 10 anni.
  2. L’azione  extracontrattuale ha un termine di prescrizione di 15 anni. (chiedi un consiglio)

Risarcimento danni

Il risarcimento danni per errori medici, la cosiddetta malasanità, è un diritto spettante ad ogni persona che abbia subito danni da un errore medio e/o da carenze della struttura sanitaria coinvolta.

Il risarcimento danni è lecito pretenderlo quando la somministrazione di una prestazione sanitaria, un errore medico (errore diagnostico/errore nella terapia) provoca un danno al paziente che ha usufruito di tale prestazione. Vi è dunque in questi casi, il diritto ad essere risarcito in base alla percentuale di invalidità che verrà riconosciuta al soggetto leso.

Le disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti sanitari è la L. 24/2017 la cosiddetta Legge Gelli-Bianco entrata in vigore il 1 aprile del 2017.

L’art.1 della Legge Gelli-Bianco sancisce in modo chiaro e netto che: “La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività.”

E’ opportuno dire subito, vista la delicatezza e la complessità, per ottenere giustizia ed esser risarciti, dopo essere stati vittime di un errore medico, che le pratiche vengano seguite da professionisti esperti (medici legali/avvocati competenti in materia) specializzati nel settore della malasanità, ambito particolarmente complesso che richiede un’ottima conoscenza degli aspetti medico legali, legali e di medicina specialistica.

Il risarcimento danni può essere patrimoniale, morale e biologico. Diciamo subito le tre tipologie  viaggiano sempre insieme. Ogni volta che si avvia una procedura di risarcimento per danno medico, o una procedura di risarcimento per malasanità in generale, si valutano sempre tutte e tre le tipologie di danno. Il danneggiato infatti può ottenere tutte e tre le forme di risarcimento perché sono tre aspetti dello stesso fenomeno. Riassumendo:

  • risarcimento danno biologico: è il rimborso economico che si ottiene per danno fisico temporaneo o permanente
  • risarcimento danno patrimoniale: è il rimborso economico che si ottiene per le spese mediche sostenute
  • risarcimento danni morali: è il rimborso economico che si ottiene per le sofferenze psicofisiche conseguenti all’evento

I casi più comuni riguardano l’errore durante l’intervento chirurgico, ma il danno medico può sussistere anche nelle diagnosi, nelle cure o semplicemente nella negligenza degli operatori sanitari. (chiedi un consiglio)

Insolvenza fraudolenta

Si ha insolvenza fraudolenta quando dissimulando il proprio stato di insolvenza si contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla. Tale reato è punito, a seguito della querela fatta dalla persona offesa, qualora l’obbligazione non sia adempiuta, con reclusione fino a 2 anni o con multa fino a 516€.

L’articolo di riferimento del Codice Penale è il 641. La punibilità del reato in oggetto è rimessa alla volontà della persona offesa, la quale deve, a tal fine, presentare querela. Il reato si estingue se, prima della condanna, l’obbligazione è adempiuta.

La dottrina di riferimento ritiene che la dissimulazione, intesa come ogni attività con cui la controparte viene tenuta all’oscuro in merito allo stato d’insolvenza, sia proprio l’elemento distintivo della fattispecie in esame rispetto al delitto di truffa ex art. 640.

Il reato di insolvenza fraudolenta è, potremmo dire, a meta strada fra il più grave reato di truffa ed il mero inadempimento contrattuale di natura civilistica.

Da una parte abbiamo il creditore che confida nella solvibilità del debitore, dall’altra abbiamo l’agente che contrae un’obbligazione col proposito di non adempierla, dissimulando il proprio “reale” stato di insolvenza. Lo stato di insolvenza è il  presupposto del reato, la sua dissimulazione è l’elemento caratterizzante, l’inadempimento dell’obbligazione fissa il momento consumativo, mentre il proposito di non adempierla è la premessa indispensabile.

Il dolo insito nell’insolvenza fraudolenta è composito e consiste:

  1. Nel proposito iniziale di non adempiere l’obbligazione e, successivamente, nella volontà consapevole di non adempiere l’obbligazione.
  2. Nel dissimulare il proprio stato di insolvenza.

La dissimulazione (che sostanzia la fraudolenza) può assumere diverse forme e può consistere in un comportamento positivo ma anche negativo. Ad esempio la reticenza, il silenzio o la menzogna.

In ogni caso la dissimulazione non deve arrivare ad integrare i veri e propri artifici o raggiri perché in questo caso saremmo davanti ad un vero e proprio reato di truffa.

Al contrario, non costituisce delitto di insolvenza fraudolenta la condotta di colui che assume un’obbligazione con la riserva mentale di non adempiere per causa diversa dallo stato di insolvenza (es. per ripicca).

Per insolvenza fraudolenta, è bene ribadirlo, deve intendersi l’impotenza a pagare nel momento in cui è contratta l’obbligazione, mentre l’insolvenza sopravvenuta non integra il reato. Non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nel mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione (insolvenza sopravvenuta).

Dunque, per la sussistenza del reato di insolvenza fraudolenta, devono esserci due condizioni:

  1. Contrarre l’obbligazione col proposito di non adempierla.
  2. Non adempiere l’obbligazione.

L’obbligazione deve essere di natura “contrattuale”, quindi volontaria, deve essere lecita e produttiva di effetti giuridici (un’obbligazione usuraria non potrebbe determinare insolvenza fraudolenta). Infine, deve trattarsi di un’obbligazione di dare e non di svolgere una specifica attività in favore dell’altra parte. (chiedi un consiglio)

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