Alcune modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguarderanno i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Questo, in modifica alla direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza). L’entrata in vigore del provvedimento è del 15 luglio 2022.

Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza  è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022. Il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 inserisce alcune modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Inizia così il doppio regime. Vale a dire, rimane in vigore la legge fallimentare per le procedure già aperte, mentre le nuove norme verranno applicate ai ricorsi di debitori e creditori. Tutto questo in esecuzione  dal 15 luglio 2022.

Dunque, dopo 5 anni dalla  legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 tramonta la legge fallimentare nell’ordinamento concorsuale italiano.

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In realtà verrà abbinato al testo definitivo del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in un regime di coabitazione previsto per tutte le procedure sin qui aperte, la prorogata  regolamentazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Le nuove norme in attuazione dal 15 luglio 2022 saranno tendenzialmente applicate alle solo alle procedure di prossima instaurazione per la data prevista dall’art. 389 del codice della crisi e dell’insolvenza.

Composizione negoziata e sovra indebitamento sono invece da subito inglobati nel codice della crisi. Il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dal 1° luglio (n. 152) attuerà così la riforma.

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