La responsabilità civile dei magistrati con la sentenza n.205 del 15 settembre 2022 è adesso oggetto  di sanzioni qualora siano lesi i diritti inviolabili della persona.  Dunque verranno risarciti i danni non patrimoniali da lesione di tutti i diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale.  Da questo enunciato viene così giudicata incostituzionale la disciplina pre- riforma.

Per dirla come impone la sentenza:  “I danni non patrimoniali provocati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie devono essere risarciti qualora siano lesi diritti inviolabili della persona. Pertanto, la disciplina sulla responsabilità civile del magistrato, vigente fino al 2015, che limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione della libertà personale, vìola gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.”

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La norma censurata è quella di cui all’art. 2, comma 1, della Legge n. 117/1988 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lettera a), della Legge n. 18/2015 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati). Tale previsione limitava la risarcibilità dei danni non patrimoniali alla sola ipotesi della privazione della libertà personale.

Adesso, la Corte costituzionale ritiene fondata la questione di legittimità promossa dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, nel novembre 2021, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. Ne evidenzia l’irragionevolezza della limitazione prevista, non essendo essa giustificata dall’esigenza di preservare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura.

La selezione di un solo diritto inviolabile della persona da proteggere con il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche fuori dai casi di reato, non è infatti giustificata dalla specificità dell’illecito civile da esercizio della funzione giudiziaria.

Inoltre, se è vero che la libertà personale può ritenersi esposta a subire pregiudizi particolarmente gravi per effetto dell’illecito del magistrato è illegittimo escludere dalla tutela gli altri diritti inviolabili della persona, parimenti suscettibili di subire danni in conseguenza di una acclarata responsabilità del magistrato”.

Dunque con questa sentenza  la Corte ha ritenuto la norma in esame “costituzionalmente illegittima” nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione di tutti i diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale.

scarica il testo integrale del comunicato stampa della Corte Costituzionale

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