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a cura di Gaetano Scalise

Pubblicato sul volume STUDI IN ONORE DI ANTONIO FIORELLA a cura di Mauro Catenacci, Vincenzo Nico D’Ascola, Roberto Rampioni pubblicato su Romatre-press

Sommario: 1. Introduzione – 2. Il nesso eziologico nei reati omissivi impropri –

  1. La posizione di garanzia del sanitario – 4. (Segue) La responsabilità d’equipe in campo medico – 5. La giurisprudenza di legittimità: profili applicativi in tema di responsabilità medica.
  2. Introduzione

Il presente contributo ha l’obiettivo, ma non la pretesa, di raccogliere alcuni spunti di riflessione circa l’ampio dibattito che ha interessato il tema del nesso di causalità nella complessa tematica della responsabilità del sanitario, sulla scorta delle considerazioni elaborate dalla dottrina penalistica e dalla giurisprudenza, anche alla luce dell’opera di Antonio Fiorella cui questa raccolta di scritti è dedicata.

Nei prossimi paragrafi, senza pretesa di esaustività, saranno esaminati i principali e più significativi arresti della Giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al tema della responsabilità per colpa medica.

    #studioscalise
    1. Il nesso eziologico nei reati omissivi impropri

    Prima di procedere ad una più approfondita analisi giurisprudenziale del tema, è opportuno evidenziare brevemente che le problematiche in tema di nesso di causalità sì manifestano in particolar modo in quei casi in cui il soggetto agente si ponga in contrasto con un obbligo positivo di fare.

    La casistica, come noto, è quella relativa ai c.d. reati omissivi impropri1

    UNA RIFORMA CHE INNOVA

    Fra le ulteriori innovazioni apportate dalla riforma, particolare menzione merita la previsione di un curatore speciale per il minore nei casi necessari (ad esempio quando i genitori non vengono ritenuti in grado di rappresentare in modo adeguato il figlio o quando sia il minore ultraquattordicenne a farne richiesta), nonché l’individuazione di una Procura specializzata ed esclusivamente dedicata alle questioni minorili e familiari. Altra importante novità si ha nei casi in cui il minore rifiuti di incontrare un genitore. In tale ipotesi «il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto» Il giudicante, quindi, assumerà i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto – nella determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i figli – di eventuali episodi di violenza. In ogni caso, dovrà essere garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. E ancora, con riferimento al tema della violenza, in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere dovranno essere assicurate – su richiesta – adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis del codice civile anche al fine di evitare la cd. vittimizzazione secondaria. A tal fine verranno introdotti immediati strumenti di coordinamento tra autorità giudiziarie. In particolare, il giudice civile potrà raccordarsi con il giudice penale, qualora, in un caso di sua cognizione dovesse trovare tracce di violenza. E a sua volta, la procura dovrà mettere a conoscenza del giudice civile eventuali atti contro il coniuge violento.

    POSSIBILI CRITICITÀ

    Se da un lato la riforma ha espresso in maniera chiara tutto il suo potenziale in termini di velocizzazione del processo e di riorganizzazione, cionondimeno il disegno di legge non è esente da critiche. In particolare, grande polemica ha suscitato l’assorbimento da parte del giudice monocratico di molte competenze ad oggi – sino all’entrata in vigore della riforma – riservate al giudice minorile. Quest’ultimo infatti manterrà in buona sostanza esclusivamente competenze in materia penale e in quella relativa alle adozioni. Di contro, i procedimenti depotestate, relativi alla responsabilità genitoriale – che come noto costituiscono quasi la metà dell’attività di un Tribunale per i minorenni – diverranno di competenza del giudice monocratico perdendo dunque il fondamentale supporto dei giudici onorari. Questi ultimi sono stati in grado negli ultimi anni di garantire, oltre ad un efficace ascolto dei minorenni, un apporto nella comprensione dei meccanismi psicologici che spingono al crimine, e parimenti hanno permesso di costruire validi progetti rieducativi e di supporto programmati dalla giustizia minorile. 

    In tal senso, le più aspre critiche giungono dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia che ha redatto un comunicato in cui esprime «seria preoccupazione» per una riforma che «sembra ancora una volta prestare maggiore attenzione ai diritti degli adulti». In particolare è lo stesso presidente dell’Associazione dei Magistrati, Cristina Maggia, ad affermare come «la ricchezza data dalla collegialità e dalla multidisciplinarietà, strumenti da sempre in dotazione del Tribunale per i minorenni, viene con questa proposta di riforma eliminata o pesantemente ridotta proprio dove si discute dei casi più gravi, attribuendo a un solo togato la responsabilità della decisione, che non deve essere solo rapida, ma soprattutto incisiva ed efficace, senza creare ulteriore danno al minore». Sul punto potrebbero essere utili alcune considerazioni in ordine alle decisioni da assumere sulle scelte di salute dei minori, che ben si adattano alle precedenti affermazioni di necessità di scelte rapide, incisive ed efficaci senza creare danni al minore. La recente e specifica normativa sul tema del consenso informato alle cure – legge del 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” vigente al 31/01/2018 – rimettendo la pronuncia al giudice tutelare nei casi di contrasto sulle scelte di salute tra genitori o tra medici e genitori, ha apportato importanti modifiche procedurali superando il tradizionale ricorso al PM presso il TM per ottenere una disposizione di tutela. Ulteriori novità di ordine processuale che incidono sulle tradizionali competenze del Tribunale per i minorenni e del Giudice tutelare potrebbero creare problemi nel caso in cui la condotta di uno o di entrambi i genitori risulti “pregiudizievole” al figlio con necessità di pronunce tempestive. Ulteriore criticità appare l’aver previsto che alle sezioni circondariali siano devolute tutte le competenze allo stato esercitate dal giudice tutelare.

    Com’è noto agli addetti ai lavori, infatti, il giudice tutelare è chiamato sempre di più a spaziare negli ambiti di una pluralità spesso eterogenea di attività, la cui disciplina procedimentale e sostanziale, tra l’altro, risulta in larga misura derivante da fonti extracodicistiche e sparsa in fonti legali non sempre ben coordinate tra loro (minori, interdetti, trattamento sanitario obbligatorio, interruzione di gravidanza, ecc.), non ultima è quella derivante dalle procedure in materia di amministrazione di sostegno che hanno reso sempre più pressanti le esigenze di assicurare una più pronta ed efficace risposta degli uffici nelle relazioni con i soggetti deboli e gli incapaci. Si ritiene infatti potrebbero sorgere non esigue difficoltà organizzative e di coordinamento laddove – oltre alle competenze in materia di minori, famiglia e persone richiamate espressamente nella novella in commento – alle nuove sezioni saranno affidate tutte le delicatissime competenze nelle materie oggi – con molta difficoltà – esercitate dal giudice tutelare.

     

    ENTRATA IN VIGORE

    Ad ogni modo, secondo la legge delega il Governo sarà chiamato ad emanare entro il 31 dicembre 2022 i decreti legislativi di attuazione, che però avranno efficacia solo dopo due anni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Entro il 31 dicembre 2024, invece, dovranno essere emanate le norme di coordinamento necessarie a prevedere la disciplina che regolerà la fase transitoria, fissando le date oltre le quali i procedimenti saranno definiti in base alle nuove disposizioni e, dunque, dal tribunale della famiglia.

    LUCI E OMBRE IN SINTESI DELLA RIFORMA

    A ben vedere la riforma persegue il fine, non semplice, di realizzare un sistema processuale in grado di rispondere ai canoni del giusto processo attraverso un sistema più ordinato e improntato alla speditezza della causa. D’altro canto, la riforma sembra prestare il fianco ad alcune critiche laddove processi di straordinaria importanza, quali quelli relativi alla responsabilità genitoriale, saranno trattati e decisi interamente da giudici monocratici, non affiancati nel momento della decisione da esperti in grado di fornire un apporto specialistico a garanzia dei diritti dei minori e dei loro familiari che hanno il potere/dovere di tutelarli. Parimenti non poche perplessità suscita l’affidamento in modo indiscriminato di tutte le competenze oggi con grande difficoltà esercitate dal giudice tutelare alle sezioni circondariali facenti capo al “nuovo tribunale unico”. Se da una parte si comprende il fine perseguito dal legislatore con la riforma, d’altra mal si spiega l’assenza di un confronto con i massimi esperti del settore che da decenni operano sul campo e che senz’altro avrebbero permesso di non abbandonare alcuni fondamentali approdi processuali e, ad ogni modo, avrebbero senz’altro potuto agevolare con la loro esperienza una più corretta ridistribuzione delle competenze.

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